Intervento del Prof. Mengozzi
Il mio intervento non è facile. Non è facile perché qui, si tratta, da un lato di stabilire quali sono le regole da rispettare anche nel contesto della nostra partecipazione alla Comunità europea e, dall’altro, di non fare cadere gli sforzi che sono in atto a favore di Venezia.
Sotto il primo profilo, sotto cioè il profilo del riferimento alle regole da rispettare, il Professor Lignani è stato troppo delicato e prudente quando ha detto che la legge del 1984 è una legge che si è connotata per il suo essere soggetta ad un precoce invecchiamento. Alle sue osservazioni sento il dovere di aggiungere che, quando è stata posta in essere, la legge del 1984 era già affetta da illegittimità sotto il profilo della sua compatibilità con il diritto comunitario. Essa era in contrasto, oltre che con i principi generali che il trattato CEE detta in materia di concorrenza, con la direttiva CEE in materia di procedure e aggiudicazione di appalti di lavori pubblici del 1971.
La realtà è che per molto, per troppo tempo noi siamo stati presenti in Europa, abbiamo dichiarato un forte europeismo senza tenere sufficientemente presenti i principi e le regole che abbiamo concorso ad elaborare e abbiamo accettato quando la Comunità europea è stata istituita. E i principi del diritto comunitario non sono solo a tutela dei privati che operano in un dato mercato, sono anche a tutela di tutti quegli interessi generali che il Professor Lignani ha evocato nel suo intervento. Lo ha in modo inequivoco precisato la Corte di Giustizia delle Comunità europee, ad esempio, nella pronuncia che ha reso con riferimento ai servizi relativi al lotto italiani.
La concessione unica che è stata fatta al Consorzio "Venezia nuova" non rispetta i principi e le regole di cui sopra. E’ vero che il diritto comunitario prevede una figura di concessione. Ma questo lo fa in via eccezionale, in relazione a situazioni che non coincidono con quella di cui noi ci occupiamo. Il fatto che nel 1994 si sia venuti ad abrogare la normativa che consentiva per Venezia una concessione unitaria abilitante il Consorzio a svolgere contemporaneamente attività di progettazione e di esecuzione ha concretato si un allineamento alla normativa comunitaria, ma un allineamento tardivo che ha lasciato sussistere l’illegittimità originaria della legge del 1989.
In relazione al Consorzio "Venezia nuova" e alla concessione unitaria che ad esso è stata fatta si è evocata l’idea che è possibile procedere ad una procedura negoziata, che in qualche modo ha qualche somiglianza con la procedura a trattativa privata alla base di detta concessione. Il diritto comunitario consente sì il ricorso alla procedura negoziata per motivi tecnici, artistici o inerenti la tutela dei diritti in esclusiva. Ma lo consente solo quando il beneficiario della concessione è un imprenditore determinato. Il Consorzio "Venezia nuova", anche se certamente ha avuto delle forti positività in quanto ha consentito un’azione non scoordinata, non presenta queste caratteristiche.
Non regge inoltre il fatto che si evochi il concetto di "lavori complementari". Questo concetto, infatti, è utilizzato dal diritto comunitario in termini molto stretti. Deve trattarsi di lavori che, innanzitutto, non figurano né nel progetto iniziale né nel primo contratto concluso e che sono divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista nel corso dell’esecuzione dell’opera; si deve poi trattare di lavori attribuiti allo stesso imprenditore che esegue l’opera; infine l’importo dei lavori complementari non deve superare il 50% dell’appalto principale. Il diritto comunitario, insomma, non concede quella lata interpretazione del concetto di lavori complementari su cui si basa l’invocazione della legge del 1994 a fondamento del mantenimento del sistema esistente.
Dalla non invocabilità della limitata ammissione che il diritto comunitario fa della concessione e del concetto di lavori complementari non si può quindi desumere la possibilità di andare avanti senza cambiare le cose. Le cose vanno cambiate iniziando col distinguere in modo inequivoco tra progettazione ed esecuzione.
Il fatto che per tutti gli anni passati la Commissione della Comunità europea non sia intervenuta non può essere assunto a smentita di quanto da me fatto rilevare. Questo fatto è legato alla circostanza che sino ad epoca recente la Commissione non ha sentito il dovere di intervenire ogni qual volta abbia notizie di situazioni incompatibili con i principi della concorrenza; il sistema giuridico comunitario le ha sin qui lasciato un’ampia discrezionalità in materia. L’immagine di Venezia è tanto grande e l’operazione a cui anche il Consorzio di "Venezia nuova" contribuisce è tanto importante che la Commissione ha ritenuto di poter esercitare i suoi poteri discrezionali non intervenendo. Ma la situazione è recentissimamente cambiata.
Sino a pochissimo tempo fa la Corte di Giustizia ha riconosciuto alla Commissione la libertà di non intervenire in situazioni in cui oggettivamente fossero state violate le regole comunitarie in materia di concorrenza.
Recentemente essa ha seguito un invito a riflettere su questo riconoscimento di ampia discrezionalità alla Commissione avanzatole in un procedimento dalle conclusioni di un avvocato generale: ha statuito che non si può escludere a priori che si presentino situazioni in cui un imprenditore privato o, eventualmente, un’associazione costituita per la difesa di interessi collettivi di una categoria di operatori, possa essere legittimato ad impugnare il rifiuto della Commissione ad esercitare poteri di controllo che essa ha in materia di concorrenza.
Lo sviluppo che si è a questo modo determinato non può non costituire una spinta ad adeguare ai principi della concorrenza, ed in particolare al criterio di una destinzione tra progettazione ed esecuzione l’impegno, che resta pur sempre importantissimo, per una Venezia viva, sempre più viva.