DAL SINDACO LA TUTELA
DEL PINCIO
Le ragioni che hanno convinto il Sindaco di Roma a recedere
dal proposito di convertire il cuore del Pincio in un gigantesco garage sono le
stesse opposte da Italia Nostra al distruttivo progetto. La “passeggiata del
Pincio”, il monumentale fondale concepito dal Valadier per la Piazza del Popolo
(con gradinate, prospettive architettoniche, nicchie e viali ascendenti fino al
culmine del belvedere, Piazzale Napoleone) costituisce per certo l’esempio più
illustre di quello speciale oggetto della “tutela” considerato dal Codice dei
beni culturali come “spazio aperto urbano di interesse storico e artistico”. E
per il Pincio dunque, bene culturale espressamente riconosciuto con apposita
dichiarazione, vale il divieto (posto dallo stesso Codice e penalmente
sanzionato) non solo di usi incompatibili con il carattere storico e artistico,
ma innanzitutto di trasformazioni che ne pregiudichino la stessa integrità
fisica. Come la edificazione e non soltanto in elevazione, ma pure per costruzione
sotterranea che anzi, con lo svuotamento dei sedimenti millenari di fondazione,
costituisce l’alterazione più radicale e irreversibile, vera e propria
distruzione dello storico spazio pubblico.
Il Sindaco di Roma si è dunque infine investito delle
esigenze di tutela di uno straordinario bene culturale, negate invece, e
sorprendentemente, dalle istituzioni preposte a quel compito (le soprintendenze
per i beni architettonici e per i beni archeologici, la direzione regionale per
i beni culturali), disposte invece ad acconsentire alla trasformazione del
Pincio nell’involucro di una gigantesca autorimessa in privato condominio tra i
residenti della zona. Come se sulle supposte esigenze di servizio alla mobilità
urbana (che in concreto lo stesso Alemanno ha dimostrato nella specie
insussistenti, anzi pretestuose) non debba in ogni caso prevalere il
prioritario precetto di salvaguardia del patrimonio storico e artistico
solennemente posto dall’articolo 9 della Costituzione.
E se una così distruttiva trasformazione di un bene culturale
pubblico costituisce un illecito penale severamente sanzionato, l’osservanza
dell’insuperabile divieto al riguardo non può dar fondamento ad alcuna pretesa
risarcitoria né ad alcuna responsabilità patrimoniale per la pubblica
amministrazione che doverosamente quell’osservanza abbia fatto valere.
Giovanni Losavio, presidente dell’associazione nazionale
Italia Nostra
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