DAL SINDACO LA TUTELA DEL PINCIO

 

Le ragioni che hanno convinto il Sindaco di Roma a recedere dal proposito di convertire il cuore del Pincio in un gigantesco garage sono le stesse opposte da Italia Nostra al distruttivo progetto. La “passeggiata del Pincio”, il monumentale fondale concepito dal Valadier per la Piazza del Popolo (con gradinate, prospettive architettoniche, nicchie e viali ascendenti fino al culmine del belvedere, Piazzale Napoleone) costituisce per certo l’esempio più illustre di quello speciale oggetto della “tutela” considerato dal Codice dei beni culturali come “spazio aperto urbano di interesse storico e artistico”. E per il Pincio dunque, bene culturale espressamente riconosciuto con apposita dichiarazione, vale il divieto (posto dallo stesso Codice e penalmente sanzionato) non solo di usi incompatibili con il carattere storico e artistico, ma innanzitutto di trasformazioni che ne pregiudichino la stessa integrità fisica. Come la edificazione e non soltanto in elevazione, ma pure per costruzione sotterranea che anzi, con lo svuotamento dei sedimenti millenari di fondazione, costituisce l’alterazione più radicale e irreversibile, vera e propria distruzione dello storico spazio pubblico.

Il Sindaco di Roma si è dunque infine investito delle esigenze di tutela di uno straordinario bene culturale, negate invece, e sorprendentemente, dalle istituzioni preposte a quel compito (le soprintendenze per i beni architettonici e per i beni archeologici, la direzione regionale per i beni culturali), disposte invece ad acconsentire alla trasformazione del Pincio nell’involucro di una gigantesca autorimessa in privato condominio tra i residenti della zona. Come se sulle supposte esigenze di servizio alla mobilità urbana (che in concreto lo stesso Alemanno ha dimostrato nella specie insussistenti, anzi pretestuose) non debba in ogni caso prevalere il prioritario precetto di salvaguardia del patrimonio storico e artistico solennemente posto dall’articolo 9 della Costituzione.

E se una così distruttiva trasformazione di un bene culturale pubblico costituisce un illecito penale severamente sanzionato, l’osservanza dell’insuperabile divieto al riguardo non può dar fondamento ad alcuna pretesa risarcitoria né ad alcuna responsabilità patrimoniale per la pubblica amministrazione che doverosamente quell’osservanza abbia fatto valere.

 

Giovanni Losavio, presidente dell’associazione nazionale Italia Nostra

 

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